mercoledì 19 giugno 2013

I 10 PUNTI DI FONDAZIONE DELLA GUILD - PARTE SECONDA



...E I CINQUE PRINCIPI FONDAMENTALI
PER I CONTRATTI IN CUI ALLA CESSIONE DIRITTI SI ACCOMPAGNI LA RICHIESTA DI
 PRESTAZIONE D’OPERA PER LA SCRITTURA
DI SOGGETTO E/O TRATTAMENTO E/O SCENEGGIATURA DESTINATI AI PRODOTTI TELEVISIVI

SESTO PRINCIPIO 
L’impegno dello scrittore viene assolto con una progressiva serie di consegne di elaborati (soggetto e/o trattamento e/o sceneggiatura) dei quali viene prevista una prima stesura e la possibilità per la produzione di richiedere – entro tempi stabiliti - delle modifiche e di ottenere quindi due ulteriori revisioni.
      Le revisioni vanno considerate come rimaneggiamenti delle versioni precedenti e non riscritture sulla base di nuovi soggetti e/o trattamenti e/o sceneggiature.  
      Resta sempre allo scrittore, eventualmente insoddisfatto della propria opera, la possibilità di sostituire una versione già consegnata.
SETTIMO PRINCIPIO 
E’ esclusa la possibilità di inserire nei contratti la così detta “Clausola di approvazione”, comprese tutte le formule in cui appaia l’espressione “a insindacabile giudizio”. E’ consentito invece chiedere allo stesso scrittore ulteriori revisioni dietro pagamento di ulteriori compensi, con la possibilità che siano concordati preventivamente nel contratto.
OTTAVO PRINCIPIO 
Lo sceneggiatore inizia il proprio impegno solo a seguito di una rata firma che rappresenti almeno il 10% dell’importo totale e dovrà ottenere – alla consegna della prima stesura della sceneggiatura – almeno il 60% dell’importo totale del proprio compenso.
NONO PRINCIPIO
Le date di consegna degli elaborati e le date delle relative rate di pagamento verranno fissate in modo che a ciascuna consegna segua una rata di pagamento e che nessuna consegna possa avvenire prima che sia stata saldata la rata relativa alla consegna precedente.
Le date entro le quali la produzione può richiedere delle modifiche devono necessariamente rispettare i tempi di questo sinallagma (o nesso di reciprocità).
Se, a seguito della consegna di una prima stesura, la produzione non richiede modifiche nei tempi stabiliti, lo scrittore maturerà il diritto al pagamento della rata concordata per la successiva revisione.
NORMA DI COMPORTAMENTO/DECIMO PRINCIPIO
In caso di ritardo nei pagamenti, lo scrittore, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC, è tenuto a consegnare l’elaborato in questione, puntualmente redatto, non alla produzione, ma a una figura terza esplicitata nel contratto (associazione di categoria garante) che sia testimone della puntualità della consegna e trattenga l’elaborato fino a che il pagamento scaduto venga saldato.


GLI SCENEGGIATORI ITALIANI
S’IMPEGNANO A DIFENDERE QUESTI PRINCIPI,
DANNO MANDATO DI GARANTIRNE IL RISPETTO
NEI LORO CONTRATTI ALLA WRITERS GUILD ITALIA
ALLA QUALE CONTESTUALMENTE SI ISCRIVONO,
INVITANO PRODUZIONI E NETWORK
A CONDIVIDERE FORMA E SOSTANZA DI QUESTI PRINCIPI


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