mercoledì 19 giugno 2013

I 10 PUNTI DI FONDAZIONE DELLA GUILD - parte prima



GLI SCENEGGIATORI ITALIANI
PREMESSO…
…che la maggioranza dei contratti attualmente in essere non rispetta il ruolo essenziale dello scrittore e il suo diritto ad un pagamento puntuale e soddisfaciente sia per la prestazione d’opera che per la cessione diritti;
che da più di quindici anni ritengono essenziale un contratto nazionale per la commissione di soggetti e sceneggiature per cinema e Tv;
…che da più di cinque propongono,senza essere ascoltate, alle associazioni dei Produttori di sedersi attorno a un tavolo per l’elaborazione di un contratto nazionale;
…che dall’inizio della crisi stanno spesso sopportando al posto delle produzioni il rischio d’impresa, anticipando soggetti, subendo riduzioni di compensi e ritardi scandalosi nei pagamenti;
…che soggetto e sceneggiatura sono il primo passo di ogni progetto produttivo e che senza il lavoro degli sceneggiatori il sistema audiovisivo si ferma;
FORMULANO I SEGUENTI

CINQUE PRINCIPI FONDAMENTALI
PER I CONTRATTI DI
 CESSIONE DIRITTI 
PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DELL’AUDIOVISIVO (cinema e tv)
DI OPERE ORIGINALI
(SOGGETTO E/O TRATTAMENTO E/O SCENEGGIATURA)

PRIMO PRINCIPIO
Ciascuno dei diritti che la LDA (Legge sul diritto d’autore) riconosce allo scrittore di un’opera originale può considerarsi ceduto soltanto quando sia stata saldata la totalità del compenso pattuito (compresa la quota per la eventuale relativa prestazione d’opera).
Ne deriva che il mancato pagamento o il pagamento parziale da parte del Produttore, di anche uno solo dei corrispettivi di cui al contratto, entro e non oltre i termini in esso stabiliti, darà diritto allo scrittore di considerare automaticamente risolto il contratto, senza necessità di ottenere alcuna pronuncia giudiziale in tal senso, dovendosi intendere questa clausola, da inserire nei contratti, come clausola risolutiva espressa. In tal caso, lo sceneggiatore avrà facoltà di agire per il ristoro dei danni subiti.
SECONDO PRINCIPIO 
Lo sceneggiatore NON cederà i diritti relativi alla serializzazione di un’opera originale (vedi sequel, prequel, spin off, remake, o ulteriore serializzazione, cioè seconda o successiva serie), se non a fronte di un accordo che preveda - in caso di ciascuna successiva serializzazione – il pagamento di una percentuale sui diritti pari al 10% della quota corrisposta per i diritti del soggetto originale, che, in caso di partecipazione alla scrittura del nuovo progetto, verranno considerati parte del relativo compenso.
TERZO PRINCIPIO 
In caso di vendita all’estero, in paesi non coinvolti da eventuali co-produzioni nel progetto originario, lo scrittore/gli scrittori del soggetto (e gli scrittori delle sceneggiature, se anche queste fanno parte della vendita), hanno diritto a percepire e a dividere fra loro sulla base di una partizione precedentemente concordata, un corrispettivo globale in denaro non inferiore al 10% della cifra ottenuta dalla vendita o licenza dei detti diritti, anche relativamente ad eventuali premi di opzione.
QUARTO PRINCIPIO
La LDA riconosce all’autore diritti inalienabili quali il diritto all’integrità morale e materiale dell’opera, da cui derivano comportamenti obbligati da parte della produzione quali: - concordare con lo scrittore le eventuali modifiche al testo, durante il processo di scrittura; - aggiornare lo scrittore sulla necessità di altre eventuali modifiche, durante il processo di realizzazione; - mettere lo scrittore in condizione di visionare il prodotto finito, prima della distribuzione nelle sale e/o della messa in onda.
QUINTO PRINCIPIO 
Lo scrittore non sottoscriverà contratti per la televisione in cui siano previste deroghe all’Art. 50 della LDA.
Art. 50.
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro i tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
 Per prodotti destinati al cinema, e solo nel caso della stipula di un contratto (mai di un’opzione) potrà essere concessa una deroga fino a un massimo di 7 anni complessivi.

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